Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137
Formazione continua ".... Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. ..."
LINK sezione Conaf formazione:
http://www.conaf.it/formazione-professionale-continua
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Si ricorda che l'obbligo formativo per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali discende dall'applicazione della normativa europea, è previsto dal nostro ordinamento professionale (artt. 13,21 ter, 26 della Legge 3/76) ed è stato imposto dall'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali". L'articolo 13 del vigente Codice deontologico dispone che "L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività".
Il Regolamento CONAF n. 3/2013 per la formazione professionale continua fissa modalità e tempi per l'adempimento degli obblighi formativi.
Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, iscritti alla sezione A ed alla sezione B, ad eccezione dei soggetti esonerati.
Sono esonerati dall'obbligo formativo:
- gli iscritti in congedo di maternità, per un anno;
- gli iscritti colpiti da grave malattia o infortunio, impegnati nel servizio militare volontario e civile, oppure assenti dall'Italia con interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca, per tutta la durata dei corsi.
Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo formativo, potendo comunque in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.
Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono parimenti tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
NB: è di competenza dell'iscritto/a all'Albo, che rientri nella casistica di esonero, presentare domanda di esenzione al Consiglio dell'Ordine, tramite il portale SIDAF: www.conafonline.it accesso agli iscritti - formazione professionale- domanda riconoscimento esonero attività formative.
L'iscritto/a può essere esonerato parzialmente dallo svolgimento dell'attività formativa. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.