Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

FORMAZIONE

Formazione Professionale Continua

Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

Formazione continua ".... Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. ..."

LINK sezione Conaf formazione:

http://www.conaf.it/formazione-professionale-continua

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Si ricorda che l'obbligo  formativo  per  gli  iscritti  all'Ordine  dei Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  discende dall'applicazione della  normativa europea, è previsto dal nostro ordinamento professionale (artt. 13,21  ter,  26  della  Legge  3/76)  ed  è  stato  imposto  dall'articolo 7  del  DPR  7  agosto  2012,  n.  137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali". L'articolo 13 del vigente Codice deontologico dispone che "L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività".

Il Regolamento CONAF n. 3/2013 per la formazione professionale continua fissa modalità e tempi per l'adempimento degli obblighi formativi.

Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, iscritti alla sezione A ed alla sezione B, ad eccezione dei soggetti esonerati.

Sono esonerati dall'obbligo formativo:

-      gli iscritti in congedo di maternità, per un anno;

-      gli iscritti colpiti da  grave  malattia  o  infortunio,  impegnati nel  servizio  militare  volontario  e  civile,  oppure  assenti dall'Italia con  interruzione  dell'attività  professionale  per  almeno  6  mesi;

-      gli  iscritti  in  regola  con  gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca, per tutta la durata dei corsi.

Gli iscritti  che  esercitano  la  loro  attività  professionale nell'esclusivo  interesse  dello  Stato  o  della pubblica  amministrazione non  sono  tenuti  all'obbligo  formativo,  potendo  comunque  in  ogni caso partecipare  agli  eventi  riconosciuti  dal  sistema ordinistico.

Gli iscritti  che  non  esercitano  la professione, neanche occasionalmente, non sono parimenti tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

NB: è di competenza dell'iscritto/a all'Albo, che rientri nella casistica di esonero, presentare domanda di esenzione al Consiglio dell'Ordine, tramite il portale SIDAF: www.conafonline.it accesso agli iscritti - formazione professionale- domanda riconoscimento esonero attività formative.

L'iscritto/a può essere esonerato parzialmente dallo svolgimento dell'attività formativa. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.